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Il pasticciaccio del pagamento degli affitti in contanti

Pubblicato da Admin in APPUNTI FISCALI · 18/2/2014 21:31:00
La legge di stabilità 2014 ha previsto che i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative siano corrisposti in forme e modalità che escludano l’uso del contante. Tale obbligo riguarda i pagamenti di qualunque importo, anche quelli inferiori alla soglia dei mille euro previsti dalla legislazione di prevenzione del riciclaggio. Le sanzioni sono alte, dal 1% al 40% con un minimo di tremila euro.
Bisogna riconoscere che si tratta di un modo strano di combattere l’evasione fiscale. Il legislatore ha forse dimenticato che l’Agenzia delle Entrate, se esiste un contratto di locazione, ne è sempre a conoscenza in quanto c’è l’obbligo di registrazione. Di conseguenza il locatore non può sfuggire al fisco, qualunque siano le modalità con le quali l’affitto viene incassato (tra l’altro è obbligatorio pagarci le tasse anche se il canone non è stato incassato affatto). E’ paradossale poi che la norma si riferisca agli affitti con contratto, preservando quindi quelli “in nero”.
Dinanzi all’ennesima norma palesemente inutile è fortunatamente intervenuto il MEF che ha chiarito che per i pagamenti inferiori ai mille euro è ancora possibile l’utilizzo del contante, a condizione che la tracciabilità sia assicurata da una prova documentale “chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante” (la ricevuta!!!).



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